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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi non preventivamente autorizzati che rientrano nella casistica (art. 167del Dlgs. 42/04 e smi e dal DPR n.31/2017) presenta apposita domanda al SUAPE ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. La domanda è oggetto di valutazioni della Commissione per la qualità architettonica e del Paesaggio e della Soprintendenza, che esprime parere vincolante. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

-Diritti di Segreteria € 51,65

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Ufficio Competente

Data aggiornamento della pagina: 26/06/2017