Sanzioni

I verbali redatti per violazioni del codice della strada, nel caso in cui le stesse non siano state immediatamente contestate al trasgressore all’atto dell’accertamento (mediante consegna del verbale) e non sia stato effettuato il pagamento con importo ridotto del 30%, devono essere notificati entro il termine di 90 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dagli archivi del Dipartimento per i trasporti terrestri (Motorizzazione civile) o del Pubblico registro automobilistico (PRA) 

Modalità di  pagamento

Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento con la riduzione del 30 % dell’importo minimo edittale della sanzione pecuniaria (ma non delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Dopo il 61° giorno l’importo è raddoppiato, ovvero il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.
Detto pagamento può essere effettuato:

La ricevuta di pagamento va conservata per 5 anni.

Rateizzazioni

In caso di obiettiva e documentata difficoltà economica, e se la sanzione supera l'importo di € 200,00, entro 30 giorni dalla contestazione/notifica si può chiedere la rateizzazione del pagamento dovuto, rivolgendosi all’Unità Operativa Servizi Contravvenzionali. 

Modalità di ricorso

Il trasgressore o gli altri responsabili in solido destinatari del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento agevolato con la riduzione del 30% o il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notifica) possono proporre alternativamente: 

  • ricorso intestato al Prefetto della Provincia di Terni, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, da presentare al Prefetto, mediante racc. con avviso di ricevimento  (o Pec) o tramite il Comando di Polizia Municipale di Terni – U.O. Servizi Contravvenzionali sito in Via di Porta Spoletina 15. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
    Il Prefetto, in caso di accoglimento del ricorso, dispone l’archiviazione del verbale. 
    Se riterrà fondato l’accertamento, entro 120 giorni, emetterà ordinanza motivata con la quale ingiungerà il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 Cd.S.). Le modalità di pagamento sono indicate nel provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla normativa vigente. 
  • opposizione al Giudice di Pace di Terni, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale,  mediante deposito presso la Cancelleria dello stesso Giudice, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., ovvero mediante l’invio di racc. con avviso di ricevimento.
    Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto, né opposizione al Giudice di Pace o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale, più spese, e si provvederà alla procedura di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale.

Avvertenza per il proprietario del veicolo, nel caso in cui la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida

E’ fatto obbligo al proprietario del veicolo, persona Fisica o Giuridica o altro obbligato in solido, nel caso in cui sia stato proposto ricorso alle autorità competenti, comunicare i dati del documento di guida riferiti al conducente (Cass.Civile, Sez.II – Sentenza n° 17348 del 08/08/2007, Cass. Civile, Sez.II, Sentenza n. 11811 del 14/05/2010, Cass. Civile, Sez..II, Sentenza n.22881 del 10/11/2010).

MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE  - Art. 126 bis D. Lgs. n. 285/1992

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Data aggiornamento della pagina: 29/08/2023