Nuova Imu - Chi deve pagare
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che sono proprietari ovvero il titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice di consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA
Fabbricati, terreni, aree edificabili |
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. |
Abitazione principale (esclusivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) |
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. |
Pertinenze dell'abitazione principale |
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.. |
Sono altresì considerate abitazioni principali.
L’imposta non si applica:
Sono esenti dal tributo i terreni agricoli ubicati nel Comune di Terni in quanto ricadenti in aree di montagna o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977, secondo i criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14/06/1993.