Violazioni dei regolamenti comunali

Il pagamento dei verbali redatti per violazioni accertate alle norme dei regolamenti comunali, al dispositivo delle ordinanze comunali ed alle norme contenute in leggi speciali (leggi in materia di commercio su area privata e su area pubblica, di esercizi pubblici, leggi in materia ambientale, ecc.) può avvenire entro 60 giorni  dalla contestazione immediata della violazione, normalmente avvenuta in sede di accertamento dell’illecito, mediante la consegna di copia del verbale o dalla notificazione degli estremi della violazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nella misura corrispondente  alla somma indicata nel verbale.
Nello stesso verbale è indicato,  altresì, l’ufficio ove devono essere effettuati i pagamenti.
Entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato può proporre scritti difensivi, in carta semplice, all’autorità amministrativa indicata espressamente nel  verbale  e può chiedere di  essere sentito (richiesta di audizione) dalla medesima autorità.

L’autorità competente, esaminati  gli scritti difensivi e  l’eventuale documentazione allegata, sentito l’interessato (previa formale convocazione) qualora abbia richiesto formale audizione, qualora ritenga infondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale ovvero, qualora ritenga  fondato l’accertamento emette ordinanza-ingiunzione di pagamento il cui importo, qualora non vengano considerate eventuali giustificazioni, è maggiorato di un terzo rispetto a quello indicato nel verbale a titolo di pagamento in misura ridotta.
L’ordinanza –ingiunzione è un provvedimenti irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria e costituisce titolo esecutivo.
L’importo ingiunto deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla notificazione dell’ ordinanza-ingiunzione.

Nello stesso termine l’interessato può proporre opposizione  in via generale, al Giudice di Pace ed al Tribunale (se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria inferiore, al massimo, a €. 15.493,00, se è stata applicata una sanzione amministrativa accessoria, sola o congiunta a quest’ultima, se la violazione riguarda la materia urbanistica, edilizia e tutela dell’ambiente).

Decorsi i 30 giorni senza che sia stata pagata  la somma ingiunta, si provvederà al recupero della somma dovuta, con le ulteriori maggiorazioni di legge, le spese di notificazione e procedimentali, tramite esecuzione forzata mediante  iscrizione a ruolo.
Per avere informazioni riguardo alle  cartelle esattoriali,  fase della procedura di esecuzione forzata, l’interessato (o altra persona con delega formale e documento di riconoscimento) può rivolgersi all’Ufficio Affari Generali-Affari Generali del Corpo di Polizia, sito in Corso del Popolo 30 A negli  orari di apertura al pubblico.
Per quanto attiene all’eventuale  opposizione avverso alla cartella di pagamento si rimanda interamente alle indicazioni fornite al  precedente punto d.

Data aggiornamento della pagina: 02/03/2017