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Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti (L. 241/90) consiste nella possibilità, riconosciuta a tutti i cittadini, singoli o associati, di prendere visione e di ottenere copia di uno o più documenti amministrativi, detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Il diritto è riconosciuto ai cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Nel caso in cui vi fossero dei controinteressati, il responsabile del servizio che riceve la richiesta dovrà dare loro comunicazione dell’istanza di accesso agli atti.
Il procedimento di accesso dovrà concludersi entro 30 giorni, decorsi i quali (se non vi è differente comunicazione, come l’indisponibilità del documento o il differimento) la richiesta si intende respinta. Avverso il provvedimento di diniego, espresso, o tacito,  il richiedente può presentare ricorso al TAR competente territorialmente, entro 30 giorni dal provvedimento di rifiuto.
La consultazione ed estrazione di copie di documenti amministrativi è soggetta ad un rimborso spese di fotoriproduzione e diritti di conservazione/ricerca stabilito con provvedimento sindacale.
Le domande di accesso possono essere presentate allo sportello di ricezione posta, inviate tramite posta tradizionale o tramite pec, all’indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it,

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Ufficio Competente

Data aggiornamento della pagina: 01/07/2020