Sequestri e fermi amministrivi di veicoli

I veicoli sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo, esclusi i ciclomotori e i motocicli, devono in via di principio, secondo la normativa vigente, essere affidati al proprietario, ovvero, se costui non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o a uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).
E’ ammessa la possibilità da parte di costoro, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

Se il conducente è minorenne il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci.

Individuato il soggetto cui affidare in custodia il veicolo (trasgressore, proprietario o altro obbligato in solido) egli ha l’obbligo di assumere la custodia, salvo trovarsi in palese stato di ubriachezza, di intossicazione da sostanze stupefacenti o infermità mentale. La presenza di misure di sicurezza detentive o di misure di prevenzione in atto a suo carico, risultanti dagli schedari di Polizia al momento dell’affidamento, rappresenta motivo ostativo all’affidamento del veicolo stesso. 

L’indicazione di un luogo idoneo, qualora non immediatamente noto all’interessato, potrà essere data anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 del c.d.s. e con l’avvertenza nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo, che non solo la circolazione ma anche la sosta in luogo pubblico costituirà violazione dell’art. 213, comma 4, del c.d.s., nel caso di sequestro, e dell’art. 214, comma 8 del c.d.s., nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli obblighi di custodia. 

Nel caso in cui l’accertamento dell’illecito amministrativo viene commesso alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE non ha importanza che il conducente sia italiano o straniero (poiché la procedura è riferita solo al veicolo); se il pagamento non avviene immediatamente in misura ridotta e/o non sia versata la cauzione, il veicolo viene sottoposto a fermo cautelare ai sensi dell’art. 207 del c.d.s., con l’obbligo del deposito presso un centro autorizzato, fino all’adempimento degli oneri dovuti.   

Qualora sia stato sottoposto a sequestro o a fermo un ciclomotore o un motociclo, il veicolo deve essere affidato in custodia ad un deposito autorizzato (salvo l’art. 171/1-2 e 3 del c.d.s. che prevede espressamente l’affidamento al proprietario). 
Trascorsi 30 giorni dal deposito, il proprietario ne potrà richiedere l’affidamento in custodia. 

In particolare, nel caso di affidamento del veicolo al custode-acquirente, l’organo di polizia che procede deve provvedere, con il verbale di sequestro e/o fermo a dare avviso scritto al proprietario (o ad un altro dei soggetti indicati nell’art. 196 del c.d.s., ovvero all’autore della violazione) che decorsi 10 giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode - acquirente, anche ai soli fini della rottamazione, con correlato obbligo di pagamento del corrispettivo.  
Decorso inutilmente detto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto che, entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà senza oneri del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spese di custodia a carico dello Stato.
Il custode - acquirente è, altresì, obbligato da contratto ad acquistare i veicoli affidati in custodia al proprietario/privato – trasgressore una volta che sia intervenuto il provvedimento di confisca.

Data aggiornamento della pagina: 02/03/2017