Sequestro amministrativo di veicolo trovato in circolazione o in sosta sprovvisto di copertura assicurativa

Omessa Copertura assicurativa – Art. 193 CdS

Riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria

È possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad un quarto del minimo edittale quando l’assicurazione sia resa operante entro il trentesimo giorno successivo dalla data di scadenza indicata nel certificato assicurativo. L’interessato dovrà recarsi presso l’ufficio in intestazione esibendo la seguente documentazione:

  • la polizza d’assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi
  • verbale di contestazione.

Per ottenere l’ulteriore riduzione del 30% dell’importo sanzionatorio, il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto deve essere effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione.
In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare, se non corrisposto entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossione coattiva.

Demolizione del veicolo

È possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad un quarto del minimo edittale anche quando l’avente diritto esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo. Per avvalersi di tale facoltà, l’avente diritto, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, dovrà recarsi presso l’Unità Operativa Servizi Contravvenzionali della Direzione Polizia Municipale - via di Porta Spoletina n. 15 - per:

  • presentare istanza di autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, avendo cura di indicare il nominativo del Centro di demolizione autorizzato presso cui verrà conferito il veicolo;
  • effettuare il versamento di una cauzione pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria tramite bonifico all'IBAN IT06W0200814411000040454881, intestato a “Comune di Terni - Conto di tesoreria”.

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20. A causa della complessità della pratica, occorre presentarsi all’ufficio di cui sopra almeno 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
Successivamente personale dell’Unità Operativa provvederà alla redazione del verbale di autorizzazione e di restituzione ai fini della demolizione e radiazione del veicolo sequestrato, la cui copia verrà consegnata alla ditta convenzionata dove il veicolo è stato ricoverato, ed all’avente diritto solo quando avrà provveduto al pagamento delle spese sostenute per il trasporto e la custodia, se dovute presso il titolare della depositeria, che otterrà così l’autorizzazione al conferimento del veicolo presso il centro di demolizione autorizzato. L’avente diritto, dovrà recarsi nuovamente presso questo ufficio servizi contravvenzionali per  esibire la ricevuta di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato e per fare richiesta di restituzione della cauzione decurtata di un quarto, quale importo previsto a titolo di sanzione pecuniaria.
Per ottenere l’ulteriore riduzione del 30% dell’importo sanzionatorio il versamento della cauzione deve essere effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione.
La suddetta procedura non consente il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace in quanto la cauzione o parte di essa è trattenuta a titolo di pagamento in misura ridotta.

Dissequestro del veicolo

Per ottenere il dissequestro del veicolo, l’interessato dovrà presentarsi presso l’Unità Operativa Servizi Contravvenzionali  con la seguente documentazione:

  • polizza d’assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi.
  • ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Nel caso in cui sia stato attivato il servizio per il ricovero del veicolo presso un deposito convenzionato con l’UTG-Prefettura di Terni, l’interessato dovrà provvedere al pagamento delle spese di prelievo, trasposto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. 

Confisca del veicolo

Qualora l’interessato non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e non abbia proposto ricorso, entro i termini previsti, il verbale costituisce titolo esecutivo ed il veicolo è confiscato dall’Autorità amministrativa.

Data aggiornamento della pagina: 02/11/2021