L'art. 66 della legge n. 448/98 ha istituito l’assegno di maternità, oggi disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74del Dlgs 151/2001.
E' rivolto alle donne che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione. L’assegno può essere concesso anche ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo.
L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.01.2023 al 31.12.2023 è pari a € 383,46 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.917,30.
Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2023 al 31.12.2023, è pari a € 19.185,13.
L'assegno viene concesso con provvedimento del comune ed è pagato dall'INPS, entro i 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
Il Comune di Terni rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato la residenza successivamente alla concessione dell'assegno.
La domanda deve essere presentata , utilizzando l’apposito modulo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, nel caso che il minore non abbia superato i sei anni di età.
Legge n.448/98 art. 66; Legge n.448/99 art. 49; G.U. 07/02/2002, Serie generale n.32; G.U. 03/02/2002, Serie generale n.27