Tutela dei diritti – potere sostitutivo

Chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi a una figura interna all’amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente.

Il potere sostitutivo è disciplinato dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n.241) come modificata dalla normativa in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35).

Nel Comune di Terni, come previsto dall'art. 6 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi, approvato con DCC n. 9/20.01.2014, tale potere è attribuito:

  • al Direttore Generale, in caso di inerzia del Dirigente;
  • al Dirigente compente, in caso di inerzia del funzionario.

Titolare del potere sostitutivo

Come richiedere l’intervento

Gli interessati richiedono l’intervento sostitutivo con una delle seguenti modalità:

Data aggiornamento della pagina: 05/02/2024