Descrizione
(ufficio stampa) - Il Consiglio comunale ha approvato oggi le proposte di Delibera N. 154 e N. 156 del 21 novembre 2025 che riguardano la determinazione per l’Esercizio 2026 delle addizionali comunali IRPEF ed IMU. 17 voti favorevoli e 9 contrari.
Per quello che riguarda l’addizionale comunale IRPEF l’assemblea di Palazzo Spada ha votato la proposta di confermare per l’anno prossimo l’aliquota già in vigore nel 2025, come risulta dalla deliberazione di Consiglio comunale N. 231 del 3 dicembre 2024 e, quindi di confermarla nella misura massima prevista dello 0,8 % prevedendo contestualmente la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.500 euro.
Il gettito previsto per il 2026 a titolo di addizionale comunale IRPEF in virtù dell'incassato del 2025 ammonta ad € 12.089.601,67 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili introdotti con il D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell’accertato definitivo IRPEF 2024.
Per le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) il Consiglio ha approvato le aliquote come segue, all’interno di un prospetto elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, dando atto che il gettito fiscale è il seguente: per il 2026 - € 22.790.000 – 2027 € 22.790.000 e 2028 € 22.790.000.
- Per la categoria “Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze” l’IMU è fissata allo 0,6%;
- non è prevista la assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) l’IMU è fissata allo 0,1%;
- per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) l’IMU è fissata all’1,06%;
- per i terreni agricoli è stabilita l’esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- per le aree fabbricabili l’IMU è fissata all’1,06 %;
- per gli altri fabbricati, cioè per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) l’IMU è fissata all’1,06 %.
Inoltre l’IMU è fissata all’1,12% per le seguenti tipologie di immobili, tutte rientranti nella categoria “altri fabbricati” (fabbricati diversi dalla abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D):
- Abitazioni a disposizione non locate e non concesse in comodato;
Immobili di categoria A 10, B rientranti nelle seguenti categorie catastali:
- A/10 Uffici e studi privati
- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
- B/3 Prigioni e riformatori;
- B/4 Uffici pubblici;
- B/5 Scuole e laboratori scientifici;
- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;
- B7/ Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto;
- B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;
- ulteriori condizioni, (non rinvenibili tra quelle proposte nel presente elenco), stabilite dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06 %. Occorre precisare che, l'aliquota del 1,12 %, limitatamente agli immobili di categoria catastale A/10 e B, si applica a tutti gli immobili, censiti in queste categorie, che non sono esenti IMU per altra disposizione normativa.
Immobili di categoria C rientranti nelle seguenti categorie catastali:
- C/2 Magazzini e locali di deposito;
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse;
- C/7 Tettoie chiuse od aperte.
- ulteriori condizioni, (non rinvenibili tra quelle proposte nel presente elenco), stabilite dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06 %. Occorre precisare che l'aliquota del 1,12 % per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7, si applica nei casi in cui:
- gli immobili non sono pertinenza dell'abitazione principale del soggetto passivo;
- gli immobili non sono pertinenza di immobili ad uso abitativo, di proprietà del soggetto passivo, concessi in comodato gratuito, unitamente agli stessi, a parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo;-
- gli immobili non sono pertinenza di immobili ad uso abitativo, di proprietà del soggetto passivo, locati, unitamente agli stessi, secondo gli accordi stabiliti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi della legge 09/12/1998 n.431.
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero.
- ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nel presente elenco), stabilite dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06 %. Occorre precisare che, oltre agli immobili ad uso abitativo locati a canone di libero mercato, scontano l'aliquota dell'1,12 % anche le seguenti fattispecie di immobili ad uso abitativo:
- Immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti che non sono parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo;
- Immobili ad uso abitativo con contratti di locazione stipulati al di fuori degli accordi stabiliti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi della legge 09/12/1998 n.431;
- Immobili ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- Immobili ad uso abitativo che non sono stati realizzati nell’ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica.
