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Il Consiglio approva il regolamento per gli artisti di strada

Dettagli della notizia

L'asessore Salinetti: "Valorizzata un'attività che è espressione viva della creatività urbana"

Data di pubblicazione:

26 Mag 2025 10:15

Tempo di lettura:

3 min

Esibizione artistica

Descrizione

Il Consiglio Comunale ha approvato oggi la proposta di delibera riguardante il Regolamento comunale per l’arte di strada.

Votanti favorevoli 27 e 1 astenuto

“La approvazione odierna dell’atto da parte della assemblea comunale si è resa necessaria – spiega l’assessore al Turismo Alessandra Salinetti – al fine di raggiungere l’obiettivo, presente all’interno del Dup – Documento unico di programmazione 2025 – 2027 -  di realizzare azioni e progetti in grado di razionalizzare, integrare e qualificare l’offerta culturale in senso lato lungo tutto l’anno, anche con valenza di promozione turistica. La Amministrazione comunale con questo Regolamento valorizza l’arte di strada, la protegge e la integra nel tessuto urbano, creando benefici per tutti: artisti, cittadini, turisti e istituzioni”.

Entrando nel dettaglio, il Regolamento comunale riconosce, quali figure di artisti di strada i trampolieri, mangiatori di fuoco, acrobati, clown, cantanti, cantastorie, antipodisti, contorsionisti, illusionisti, giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, madonnari, poeti, scultori di palloncini, fachiri e ballerini, e stabilisce che le arti da strada sono esercitabili dal lunedì al giovedì, negli orari dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 22, e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 24. Le esibizioni possono svolgersi in spazi pubblici aperti, come vie, piazze, vie pedonali e parchi, ad esclusione di: ingresso di ospedali, scuole, case di riposo, distretti sanitari,davanti a chiese durante le funzioni religiose, monumenti e fontane, stazione ferroviaria, uffici postali, intersezioni semaforiche e non.  

Il regolamento stabilisce inoltre che l’artista di strada nell’esercizio dell’attività deve tenere comportamenti di prudenza e perizia; che è responsabile di eventuali danni a persone, a cose, alla pavimentazione stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione/prestazione, che l’attività deve essere svolta nelle località, nelle postazioni e con gli eventuali vincoli e limitazioni stabiliti dall’Amministrazione Comunale e rimanda ad un successivo Bando comunale, di competenza della Giunta, la definizione delle modalità e dei tempi previsti per l’esercizio delle attività, e la individuazione delle “piazzole d’arte”, riservate agli artisti di strada, con un’area di massimo ingombro di 4 metri quadrati e, per i soli madonnari, di 6 metri quadrati, l’utilizzo delle quali potrà essere richiesto nelle modalità che saranno definite, previa iscrizione al registro degli artisti di strada. 

E’ fatto divieto all’artista di strada di: a) esporre prodotti od esercitare il commercio su aree pubbliche; b) impiegare ed esporre per gli spettacoli, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati; c) avvalersi di travestimenti che possano offendere il comune senso del pudore o che possano in qualunque modo incutere timore agli astanti ed in particolare ai minori; pretendere o sollecitare qualsiasi tipo di corrispettivo. L’eventuale raccolta delle offerte deve avvenire alla fine dell’esibizione mediante il passaggio “a cappello” o mediante contenitori posizionati a terra; d) posizionare strutture atte ad accogliere il pubblico, quali sedie, panche, palchi ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa; e) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore nelle adiacenze dei plateatici in concessione d'uso a pubblici esercizi; f) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di luoghi di culto durante le funzioni religiose; g) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di ospedali e case di cura; h) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di scuole in corso di attività didattica e/o aule studio.

Le violazioni del regolamento comportano: richiamo verbale; sospensione temporanea dell’attività; sanzione amministrativa da € 25 a € 150; revoca dell’autorizzazione. I pubblici ufficiali che, nel corso dell’attività di controllo, accertino violazioni a leggi o al presente Regolamento dispongono, altresì, l’immediata cessazione dell’esibizione.

Approvato un emendamento che esclude l'esercizio di questo tipo di attività anche nello spazio antistante ai luoghi di culto.

Ultimo aggiornamento: 26/05/2025, 10:25

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