SISMABONUS

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata.

Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. 
La detrazione sale al: 

  • 70% se dagli interventi deriva una riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe inferiore;
  • 80% se si passa a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:

  • 75% se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% quando si passa a due classi di rischio.

In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Tra le spese detraibili degli interventi sismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi antisismici realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, in caso di riduzione di due classi.
La detrazione va calcolata su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Può essere richiesta in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70% o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

Acquisto di case antisismiche

E' prevista una detrazione per immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedano alla vendita dell’immobile.
La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75% o all’85% del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita (a seconda delle classi di riduzione del rischio sismico).
La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono scegliere in alternativa alla detrazione, tra:
- un contributo di importo pari alla detrazione spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Tale sconto è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per maggiori informazioni:
Agenzia delle entrate - Sismabonus
Agenzia delle entrate -  interventi antisismici

Data aggiornamento della pagina: 24/11/2020