Data pubblicazione della pagina: 22-10-2014
Data aggiornamento della pagina: 30-01-2017
PROCEDIMENTO ORDINARIO
Procedimento unico
Art.7 del DPR 160/2010
Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi.
Il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi, ai sensi della L.2417/90 modificata dal Dlgs n.127/16 per acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche o uffici interni.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti la responsabile del SUAP.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini e nelle modalità previstidella legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dal Dlgs n.127/2016 e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
DPR N. 160 DEL 7/9/2010
procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti
Stabilisce infine il comma 2 dell’art. 8 che è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP
all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità,
allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la
definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile
del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei
termini previsti.
Sono escluse dall'applicazione dell’art. 8 le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di
settore.
Procedimento Unico mediante Procediemnto Ordinario (Mod. O) con endoprocedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite posta elettronioca certificata attivando all'interno del Procedimento Unico (Mod. O) gli endo procedimenti necessari per l'esercizio dell'attività.
L'Autorizzazione Unica Ambientale è disciplinata dal DPR 13 marzo 2013 n. 59 modificato dal D.lgs 30 giugno 2016 n.127, unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore:
- autorizzazione agli scarichi - comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue - autorizzazione alle emissioniin atmnosfera -documentazione previsionale di impatto acustico - autorizzazione all'uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura - comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.
Chi può richiedere l'AUA?
le piccole e Media Imprese (PMI) con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro(o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) a cui occorre dotarsi dei titoli abilitativio elencati in precedenza possono presentare domanda di ottenimento dell'A.U.A.
Chi non la può richiedere?
Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs 152/2006e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
La domanda è inviata esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.terni@postacert.umbria.it tramite Modello Ordinario da scaricare sul sito del Comune. allegamdo la documentazione necessaria prevista per ciscun titolo abilitativo dai singoli enti competenti e eventuali endoprocedimenti necessari per l'esercizio dell'attività.
Lasingola impresa che non desideri ricorrere alla figura di un intermediario a cui conferire procura, dovrà necessariam,ente essere dotata di entrambi e seguenti due dispositivi informatici: 1) Casella di posta elettronica certificata PEC - 2) smart-card o dispositivi simili di Firma Digitale .
Il SUAp ai sensi del DPR 160/13 effettuata la protollazione della domanda, la smisterà all'Autorità competente.
Quali sono le condizioni per attivare una variante speciale SUAP?
La disciplina in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativamente all'attivazione di varianti urbanistiche era contenuta originariamente nell'art. 5, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 ed è poi confluita (senza significative modifiche) nell'art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (attualmente in vigore).Condizioni imprescindibili per l'avvio del procedimento per l'adozione di una variante per l'insediamento di impianti produttivi, attraverso la convocazione della conferenza di servizi, sono: 1) la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; 2) l'impossibilità di reperire nello strumento esistente ulteriori e diverse aree idonee all'iniziativa produttiva.Entrambe le condizioni devono essere accertare dal Responsabile SUAP e/o dai membri della conferenza di servizi prima di coinvolgere il Consiglio Comunale nelle successive fasi procedimentali.
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO art. 5 del DPR n. 160/2010 (Mod.A)
L’art. 5 del Decreto prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP.
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva,
rilascia automaticamente la ricevuta.
Il Suap deve poi trasmettere (immediatamente dice la norma) in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto (alle altre PA tramite PEC).
A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il
registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.