Primo Piano

Per pagare la Mini Imu c'è tempo fino al 24 gennaio

(Ufficio stampa) - Il  24  gennaio  scade  il termine per il versamento della cosiddetta Mini Imu  per  l’anno  2013  per unità immobiliari adibite  ad  abitazione  principale (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze ed assimilate.Come si calcola:per   quelle   abitazioni  principali,  non  classificate  nelle  categorie catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  cui  il Comune di Terni ha deliberato l'aliquota dello 0,55% per il 2013, l'imposta da versare entro il 24 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota 0,55%  e  quella calcolata con aliquota 0,4%. Il calcolo va effettuato per i mesi  in  cui  l'immobile  è  stato  abitazione  principale,  o equiparato, nell'intero anno 2013 e non solo nel secondo semestre.Al seguente link troverete una procedura che effettua il calcolo e consente di stampare il modello F24  http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php .Come si versa:il  versamento  della  “Mini  Imu”  deve  essere  effettuato utilizzando il modello  F24  oppure l’apposito bollettino postale previsto per i pagamenti Imu  ordinari.  Il  modello  di  versamento  F24  e  le  istruzioni  per la compilazione  sono  disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.Nel  modello  F24  ordinario  occorre  compilare  la  “sezione Imu ed altri tributi  locali”  mentre  sul  modello  semplificato occorre indicare nella sezione:  “EL”.  Si  deve  utilizzare  il  codice  tributo  dell'abitazione principale:  3912  ed il codice comune di Terni: L117; occorre inoltre barrare la casella “saldo”, indicare  “0101”  nel  campo  rateazione, il numero degli immobili, l'anno: “2013” e l'importo della detrazione per l'abitazione principale ( i 200 euro previsti dalla norma più la maggiorazione di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare in oggetto; l’importo della maggiorazione  non può superare l’importo massimo di 400 euro).Il  versamento  dell’imposta  deve  essere  effettuato  con  arrotondamento all’euro  per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza di un importo pari a 4,00 € da intendersi come riferito all’intero anno d’imposta, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento  comunale  sull’attività tributaria.

Data aggiornamento della pagina: 10/05/2017