Rischio industriale

La presenza sul territorio di stabilimenti industriali che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Per prevenire gli incidenti rilevanti connessi alla presenza di tali stabilimenti, come emissioni, incendi o esplosioni di grande entità, in Italia è stata recepita la “Direttiva Europea Seveso” con D.P.R. 175/88 (successivamente modificato ed integrato con D.Lgs n. 334 del 17.08.1999  -noto come “Seveso Bis”).

Gli stabilimenti oggetto del D.Lgs. n. 334/99 vengono definiti “industrie a rischio di incidenti rilevanti” quando le sostanze trattate nei cicli produttivi sono uguali o superiori a quelle indicate come valore limite dalla normativa e non perché gli impianti posseduti siano vetusti o tecnologicamente arretrati, o perché le misure di sicurezza siano palesemente inadeguate.

Il D.Lgs. 334/1999 prevede, tra l’altro, che il gestore, rediga il cosiddetto “Rapporto di Sicurezza”, in cui vengono evidenziati: 

  • il sistema di gestione di sicurezza; 
  • i pericoli di incidente rilevante individuati, le misure adottate e necessarie, al fine di prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente; 
  • la progettazione, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di qualsiasi impianto, il deposito, l’attrezzatura e l’infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; 
  • la predisposizione dei Piani di Emergenza Interna. 

La Prefettura, dopo che il Rapporto di Sicurezza è stato verificato e validato da parte delle autorità competenti (Comitato Tecnico Regionale, costituito da esperti dei Vigili del Fuoco, A.R.P.A., ISPESL e dagli Enti Locali territorialmente competenti), redige il Piano di Emergenza Esterno che ha lo scopo di: 

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni; 
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
  • informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti.

I cittadini vengono informati dell’esistenza del rischio industriale e delle misure di sicurezza previste dal Piano di Emergenza Esterna, attraverso la Scheda di informazione alla popolazione sui rischi di incidente rilevante che indica lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le loro caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare nelle zone a rischio. 
Una gestione efficace del rischio industriale prevede quindi il coinvolgimento delle autorità preposte al monitoraggio, al controllo e all’intervento, dei lavoratori e della popolazione in generale. 

Nel nostro territorio sono presenti tre aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 334/99 e s.m.i. e per le quali è stato quindi predisposto un Piano di Emergenza Esterna:

Data aggiornamento della pagina: 08/04/2021